IRAP a due velocità nel contesto della stessa attività professionale.

IRAP a due velocità nel contesto della stessa attività professionale.

Qualche pubblicazione giuridico-tributaria on line, evidentemente seguendo l’esito parzialmente negativo del giudizio per il contribuente, ha parlato oggi di “non scindibilità” dei redditi professionali a fini IRAP. Si tratta della differenza di trattamento, ormai consolidata in giurisprudenza, tra redditi prodotti nel contesto di una propria struttura (imponibili poiché si è in presenza del requisito dell’autonoma organizzazione) e redditi generati dal lavoro del professionista fuori dalla propria struttura ed addirittura appoggiandosi ad organizzazioni riferibili all’altrui responsabilità ed interesse (non tassabili per mancanza del predetto requisito).

Nella ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 20975 depositata il 17 ottobre 2016 (Pres. Cirillo, Rel. Federico) si tratta invece di un rimborso disposto dalla Commissione Regionale in eccesso rispetto alle richieste del contribuente e al presupposto logico-giuridico della decisione. In pratica il contribuente (uno studio professionale associato) aveva chiesto il rimborso per l’IRAP riconducibile alla parte dell’attività relativa ai collegi sindacali. Tale diritto al rimborso (parziale) viene riconosciuto dalla CTR la quale ha disposto tuttavia il rimborso (integrale) dell’IRAP pagata. Con evidente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c.

La vicenda, che poggia quindi su un evidente errore, consente tuttavia di ribadire ancora una volta che è possibile non pagare IRAP per la parte del reddito professionale svolto in assenza di struttura organizzata (ed anzi nel contesto di strutture riferibili all’altrui responsabilità ed interesse). Quindi la scissione del reddito professionale è possibile e viene confermata da questa ordinanza.