“Il termine di sospensione dell’impugnazione dell’atto impositivo per novanta giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dall’art. 12 del D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218, non è interrotto dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l’amministrazione finanziaria”. Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 27495 del 2 dicembre 2020 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Lo Sardo) in accoglimento del ricorso di un contribuente avverso la sentenza della CTR di Firenze con la quale il giudice di seconde cure, riformando la decisione della CTP di Pistoia, aveva ritenuto che la redazione del verbale di mancato accordo tra le parti in adesione avesse dato luogo alla sospensione del termine per la proposizione del ricorso originario.
Come ricordato dalla Corte, in riferimento alla citata disposizione diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, è ormai costituzionalmente orientata l’interpretazione secondo la quale deve ritenersi che solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente attraverso la proposizione di ricorso avverso l’atto di accertamento, oppure con formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione, possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2012, n. 3762; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7734; Cass., Sez. 6^, 12 ottobre 2012, n. 17439; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2015, n. 13248; Cass., Sez. 6^, 24 agosto 2017, n. 20362; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3278).
I giudici di Legittimità, riprendendo quanto ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, hanno sottolineato non sembrare irragionevole neppure che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l’atto di accertamento (ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, ultimo periodo dell’art. 6, comma 3, del D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218) oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza (Corte Cost., 15 aprile 2011, n. 140). Indirizzo di legittimità quest’ultimo che ha trovato anche più recente conferma: in tema di accertamento con adesione, l’istanza di definizione prevista dagli artt. 6 e 12 del D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218, ed i tempi della relativa procedura, non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, sospendendone solo il termine per l’impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo (secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio rifiuto, cui va ricondotto l’inutile spirare del termine dalla presentazione dell’istanza, senza che l’amministrazione finanziaria abbia risposto: Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2017, n. 15401; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2248).