La bassa redditività non basta per l’accertamento induttivo.

La bassa redditività non basta per l’accertamento induttivo.

La Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2468 della VI Sezione Civile (pres. Curzio, Rel. Marotta) affronta il caso di un accertamento tributario, che ha trovato opposizione da parte del contribuente, vittorioso in grado di appello, che era basato sul riscontro di caffè e di tovaglioli relativamente ad un bar con attività di ristorazione. Ciò sulla base di una rilevata redditività più bassa rispetto alla media di settore, che faceva scattare un accertamento induttivo nonostante la regolare tenuta della contabilità.

Secondo i Giudici si tratta in realtà di un accertamento fondato sull’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, che recita: «Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: … d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”.

L’accertamento, come precisato dall’Agenzia ricorrente in Cassazione, si fonda sull’ultima parte della norma, ossia è un accertamento analitico- induttivo basato su presunzioni, anche semplici purché gravi, precise e concordanti e, in quanto tale, non è condizionato dalla presenza di una contabilità formalmente regolare.

È conseguentemente correlato, peraltro, che, in presenza di una contabilità regolare, è necessaria l’individuazione degli elementi (rectius, delle presunzioni) idonei a giustificare l’accertamento induttivo.

Nel caso specifico, per la Corte, la decisione della CTR impugnata ha testualmente motivato affermando che «non esistono i presupposti per poter procedere ad accertamento induttivo. Si è in presenza di contabilità regolarmente tenuta; di studi di settore, che una volta rilevato l’errore, sono risultati congrui; di accessi della G. di F. dai quali non è stata mai rilevata difformità nell’emissione di scontrini fiscali.»

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è pertanto da respingere.