La Grande Sezione della Corte Ue ha preso nuovamente posizione sulla compatibilità del doppio binario sanzionatorio con il diritto al ne bis in idem (articolo 50 della Carta di Nizza).
Con la sentenza depositata il 20 marzo 2018 nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16 in materia di market abuse, si è deciso, relativamente al caso Ricucci, che la normativa italiana, la quale prevede un procedimento sanzionatorio amministrativo su iniziativa della Consob dopo la conclusione con condanna di uno penale, eccede l’obiettivo di tutela dell’integrità dei mercati e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.
Già nel 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo relativamente al caso Grande Stevens approdò alle medesime conclusioni. Tale sentenza aveva stabilito che uno stesso fatto non potesse essere sanzionato due volte (penalmente ed in via amministrativa), in quanto nel caso specifico il procedimento amministrativo (in materia di abusi di mercato) è caratterizzato da una tale afflittività della sanzione da essere senza dubbio ricompreso nella “materia penale”.
Su questo filone si erano avute altre sentenze sulla questione della doppia sanzione, amministrativa e penale, che in materia fiscale avevano creato non pochi problemi nella valutazione doppia dello stesso comportamento in ambito strettamente tributario e in ambito penale.
Il quadro di divieto di doppia sanzione ha sostanzialmente tenuto fino alla pronuncia della Cedu del 15 novembre 2016 che non ha ritenuto il sistema del “doppio binario” sanzionatorio tributario norvegese una duplicazione di procedimento. La sentenza ha rappresentato indubbiamente una svolta introducendo un ulteriore parametro valutativo rappresentato dalla connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti.
La sentenza cerca una sintesi tra queste letture. Il principio di divieto del ne bis in idem viene riaffermato ma, al tempo stesso, può essere limitato in presenza di certi elementi. Nello specifico, la normativa interna che autorizza il cumulo di procedimenti e di sanzioni, aventi natura penale, deve 1) essere finalizzata a un obiettivo d’interesse generale, dato che i procedimenti e le sanzioni devono avere scopi complementari; 2) prevedere regole chiare e precise per consentire al singolo di sapere prima quali atti e/o omissioni possano costituire oggetto di cumulo; 3) limitare allo stretto necessario l’onere supplementare derivante dal cumulo, attraverso il coordinamento dei due procedimenti; 4) far sì che le sanzioni imposte siano complessivamente limitate a quanto è strettamente necessario rispetto alla gravità dell’illecito.