Una interessante sentenza della CTP di Milano (n. 5397 della 23.a sezione, depositata il 20 settembre scorso), rilanciata dal principale quotidiano economico nazionale, fornisce una chiave di lettura interessante in merito alla possibilità dei recuperi a tassazione di oneri e spese che si traducono, in dichiarazione, in detrazioni fiscali diluite in più annualità.
Nel caso specifico si trattava di un “bonus energia” che era maturato nel 2009 e che per la prima volta è stato recuperato con riferimento alla quota del credito usufruita nel 2011.
Per la commissione va valorizzata la circostanza che non vi sia stata contestazione in merito all’esecuzione da parte della ricorrente, nell’anno 2009, dei lavori finalizzati al risparmio energetico. Né in merito all’importo dei detti lavori o alla correttezza della quota parte indicata nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’ imposta 2009.
La cartella esattoriale emessa in relazione al 2011, al fine del mancato riconoscimento del credito di imposta, poi, non indica una errata esposizione della quota parte delle spese detratte nell’anno, ma si limita al totale disconoscimento delle stesse. Quindi è da considerare illegittima.
Infatti il diritto alla detrazione è sorto nell’esercizio in cui le spese vennero sostenute e la normativa di legge consente la detrazione delle stesse in quote costanti per più anni d’imposta. Diversamente argomentando, rilevato che le spese vennero sostenute nel 2009 ed esposte nella dichiarazione fiscale del detto periodo per la quota di competenza e che l’Ufficio non ha contestato la detta dichiarazione, si consentirebbe all’Ufficio di disconoscere la quota spesa frazionata esposta nelle dichiarazioni fiscali riferite ai successivi anni d’imposta, sorpassando così la decadenza dall’accertamento riferito all’anno in cui le spese vennero sostenute e dichiarate creando altresì una disparità fra diversi anni d’imposta.