La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5133 della VI Sezione, depositata il 5 marzo 2018 (Pres. Schirò Rel. Manzon) decide sul ricorso presentato da una società che aveva avuto conoscenza in ritardo dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la notifica del gravame dell’Agenzia fiscale era stata eseguita presso il primo difensore, revocato, della società contribuente e non presso quello nominato in sostituzione già nel primo grado del giudizio.
Secondo la ricorrente, per tali ragioni, la Commissione Regionale avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile, stante l’inesistenza della notifica.
Per la Corte la censura è fondata, ma per una ragione di diritto diversa da quella dedotta e va quindi accolta in termini diversi.
Il problema, secondo i Giudici di legittimità, è quello di stabilire quale conseguenza giuridica derivi da tale evidente vizio procedurale ed in particolare se detta notifica debba considerarsi inesistente, configurandosi la conseguente inammissibilità dell’appello, ovvero vada ritenuta nulla, ciò implicando la sua rinnovazione ex art. 291, cod. proc. civ.
La Corte dà atto di una pronuncia della stessa sezione (ordinanza 529/2017), secondo cui in un caso analogo era stata affermata l’inesistenza della notifica. Ma risolve la questione aderendo alla tesi della nullità.
Interessante il passaggio della motivazione che si rifà ad una sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016), distinguendo i casi di inesistenza da quelli di nullità della notificazione.
«L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
In tale contesto allora «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.»
Nel caso di specie secondo la Corte non esistono gli elementi sostanziali minimi per ritenere l’atto notificatorio “giuridicamente esistente”, secondo le indicazioni di cui sopra. La notifica deve pertanto ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla” ed in quanto tale da rinnovare.