La sesta sezione della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17694 del 17 luglio 2017 (Pres. Cirillo, Rel Solaini) si occupa del caso della notifica di un atto di accertamento e di una successiva cartella di pagamento a una contribuente deceduta anziché agli eredi.
La Corte ricorda che l’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile. Infatti, a norma dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del “de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
Una siffatta irregolarità di notifica incide pertanto sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (Cass. n. 18729/14, 228/14, 26718/13, 28192/13, ord. n. 23416/15, 22476/15).
Nel caso in questione, come detto, l’avviso di ricevimento della notifica dell’atto d’accertamento e il plico contenente la cartella, riportati in ricorso ai fini dell’autosufficienza, risultano intestati alla contribuente deceduta, di talché l’atto impositivo e la sua notifica sono affetti da nullità assoluta e insanabile perché intestati a soggetto inesistente.