Interessanti i principi alla base della Sentenza 15 settembre 2017 n. 21405 della sezione Tributaria della Corte di Cassazione (pres. Bielli, rel. Tedesco). Per la verità la sentenza si inserisce in un recente filone di cui abbiamo già trattato (cfr. sentenza n. 23795 del 23 novembre 2016 ancora della quinta sezione) secondo il quale il limite agli accertamenti presuntivi fondati sulla non convenienza di determinate operazioni va posto in punto di non sindacabilità delle scelte commerciali del tutto lecite.
Nel caso specifico una emittente televisiva, grazie ad un contratto, ha usufruito di servizi di marketing e pubblicità per il tramite della diversa società del gruppo, alla quale avrebbe dovuto corrispondere un compenso fisso per ciascun nuovo abbonamento sottoscritto nel corso della durata del contratto. A tale accordo n’è seguito un altro, con il quale la società televisiva si sarebbe invece procurata quegli stessi servizi operando in prima persona sul mercato, annullando il contratto precedente ex tunc. L’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la deducibilità della fattura di acquisto di servizi dalla società infragruppo con l’avviso di accertamento all’origine della vicenda.
L’antieconomicità dell’operazione è fatta dipendere, in sostanza, esclusivamente dall’avere la società rinunciato ai benefici derivanti da un contratto, non essendo giuridicamente tenuta a farlo.
Secondo la quinta sezione “come già chiarito da questa Suprema Corte il controllo del Fisco non può spingersi fino al punto di sindacare scelte di questo tipo, che riflettono «valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore”.
Insomma “se rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture – contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (tra le altre, Cass. n. 8072 del 2010, n.9036 del 2013), un siffatto sindacato non sembra possa spingersi, come postulato dall’amministrazione ricorrente, sino alla “verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa la opportunità (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all’epoca della stipula del contratto) di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività”. E tanto perché il controllo attingerebbe altrimenti a valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore» (Cass. n. 10319/2015)”.