La quinta Sezione della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 1215 depositata il 21 gennaio 2012 (Pres. De Masi, Rel. Botta), respinge il ricorso di un Comune, che aveva corretto la rendita valida a fini ICI, in seguito alla variazione catastale, a far data dall’anno successivo alla revisione.
La questione era però in questo caso l’impugnazione del classamento da parte del contribuente e la vittoria ottenuta in giudizio da parte dello stesso. Era quindi un errore della parte pubblica, riconosciuto dal Giudice con una sentenza non impugnata dall’Ufficio, ad aver causato una maggiore imposizione ICI.
In tale contesto il contribuente aveva presentato una domanda di rimborso al Comune per la maggiore imposta pagata, ma l’ente non aveva inteso aderire alla richiesta, fondando il proprio convincimento sulla regola generale prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.
I Giudici della Sezione Tributaria, però, rifacendosi a precedente giurisprudenza, richiamano in particolare Cass. n. 7745 del 2019 secondo cui: «In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto la correzione dei detti errori materiali comporta l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento rivelatosi erroneo».
Il ricorso viene quindi respinto con condanna alle spese del Comune.