L’ordinanza del 21 gennaio 2021 n. 1222 della Sezione Tributaria (Pres. Stalla, Rel. Pepe), accogliendo parzialmente il ricorso di un Notaio, che si era visto chiedere imposta principale e complementare su un atto di conferimento in Trust, in qualità di responsabile d’imposta, ricorda alcuni principi sulla responsabilità solidale in tema di registro.
La Corte ricorda che l’art.57, comma 1, d.p.r. n.131 del 1986, stabilisce che «1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile» precisando il comma 2 che «La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive».
Per effetto di tale disposizione il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta principale, laddove l’art. 42 del medesimo d.p.r., prevede che «1. E’ principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso».
Nell’imposta principale rientra allora, secondo i Giudici di Legittimità, un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o ‘autoliquidata’), sia quello integrativamente richiesto dall’ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale ‘postuma’).
Al di là di questi limiti, l’imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell’ufficio, suppletiva) e, dunque, estranea al concetto di solidarietà sopra indicato.
In applicazione di tale principio al caso di specie, risulta come la Commissione Tributaria Regionale non abbia tenuto in debito conto – ed in ciò si concreta la lamentata violazione di legge dedotta dal ricorrente – che l’imposta dedotta in giudizio non aveva natura principale (nemmeno ‘postuma’), bensì complementare così da esulare in radice, come detto, dalla responsabilità solidale del notaio.
Essa, infatti, non derivava infatti da “elementi desumibili dall’atto” e, in quanto tali, dotati di immediata evidenza ed univoca lettura, quanto piuttosto da una valutazione giuridica di inquadramento dell’istituto del trust e del vincolo di destinazione patrimoniale da esso stabilito.