Una interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, III Sezione, n. 1147, depositata il 16 ottobre 2017 (Pres. e Rel. Di Ruberto) pone una questione non banale e degna di essere attentamente analizzata in riferimento ad una intimazione di pagamento conseguente alla decadenza da una rateazione concessa dall’agente della riscossione.
La Commissione rileva come il mancato pagamento di 5 o 8 rate anche non consecutive del piano concesso da Equitalia comporta la decadenza dalla rateazione, a seguito della quale Equitalia può proseguire con la riscossione coattiva dei crediti. Il passo successivo alla decadenza dalla rateazione è rappresentato dalla notifica di un’intimazione di pagamento. Tuttavia, per i Giudici laziali, quest’ultima per essere valida deve essere motivata.
In particolare, essa deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell’intero importo residuale, per cui la carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell’atto di intimazione di pagamento. La ragione di ciò deve intendersi sussistente nel fatto che la motivazione dell’intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti. La sua mancanza determina la nullità dell’atto [Art. 7 L. 212/2000]. Il rapporto tra contribuente ed Equitalia, così come quello con l’ente creditore, deve mirare alla massima trasparenza e collaborazione ed è improntato su una serie di atti regolarmente portati a conoscenza delle parti, con i mezzi previsti dalla legge, tali da consentire di comprendere i motivi che li sorreggono. È vero che la decadenza dalla rateizzazione avviene d’ufficio (in pratica, in modo automatico dopo il mancato pagamento di 5o 8 rate anche non consecutive), ma se Equitalia intende avvalersi di tale decadenza, deve specificare i motivi per i quali essa si è avverata.