Una sentenza interessante giunge oggi dalla Commissione Regionale di Bari sez. staccata di Lecce: è la numero 1035 del 19 aprile 2016 della XXIV Sezione.
La vicenda prende origine da una richiesta formulata dal locale concessionario alla riscossione in occasione del condono ex L. 289/2002 che all’articolo 12, come si ricorderà, prevedeva la cosiddetta “rottamazione dei ruoli”.
L’Ufficio propone di definire i bolli automobilistici iscritti a ruolo con il pagamento di una somma molto ridotta rispetto a quanto dovuto. Il contribuente paga e definisce. Ma inaspettatamente l’Agenzia delle Entrate parecchi anni dopo (nel 2010) invia al contribuente un provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo per ragioni di diritto, stante l’interpretazione che l’Agenzia dà alla legge di condono.
Il contribuente impugna il diniego e viene sconfitto in primo grado.
La Commissione Regionale ribalta invece il verdetto.
Secondo i Giudici regionali la soluzione va cercata nel principio statutario di affidamento e buona fede, da tutelare nel caso specifico. Infatti: “Il contribuente nel caso in questione, si è attenuto a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione. Il diniego dell’agenzia viola palesemente il disposto di cui all’art. 10 della L. n. 212 del 2000(statuto del contribuente) essendo in contrasto con la tutela dell’affida mento e della buona fede. La Pubblica amministrazione non può ingenerare l’affida mento nel cittadino e negargli la tutela dell’affidamento per gli atti conseguenziali posti in essere dal contribuente. Con riferimento alla buona fede del contribuente va sottolineato che la possibilità di condonare i bolli automobilistici costituiva oggetto di acceso dibattito dottrinale, confluito in decisioni giurisprudenziali anche favorevoli al contribuente. A norma dell’art. 10 L. n. 212 del 2000 l’appello va accolto”.