La tracciatura della raccomandata sul sito di Poste Italiane ha valore di “documento informatico pubblico” ed è prova dell’avvenuta consegna (o del tentativo di consegna).

Interessante per le potenziali ricadute in ogni ambito processuale (e prima ancora amministrativo) è la sentenza del 3 febbraio 2020, n. 4485 con la quale la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. Palla, Rel. Morosini) decide in merito all’efficacia probatoria delle notizie sulla spedizione di una raccomandata che possono essere ricavate, inserendo il codice della spedizione, direttamente dal sito delle Poste Italiane.

Nel caso specifico il Tribunale non aveva attribuito valenza alla stampa fatta direttamente dal sito prodotta in giudizio.

Per la Corte invece nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall’art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale (Sez. 3, n. 1324 del 27/04/1994, La Torre, Rv. 200375; conf. Sez. 6, n. 7 del 07/01/1997, Pacini Battaglia, Rv. 207362; Sez. 4, n. 18454 del 26/02/2008, Lombardo, Rv. 240159; Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014, Lin Haihang, Rv. 261627).

Tale principio, data l’identità di ratio, può trasfondersi anche al documento “informatico” che è «il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (cfr. art. 1, lett. p, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82) che, per sua natura, vive solo in formato elettronico, e che, per praticità, può riversarsi in “forma cartacea” per agevolarne la consultazione nel corso del procedimento. D’altra parte, a presidio del valore probatorio dei documenti informatici pubblici, il legislatore ha previsto una equiparazione con gli atti pubblici mediante introduzione dell’art. 491 bis cod. pen..

Il Tribunale ha dunque sbagliato nel negare, in via assoluta e aprioristica, valenza ai documenti “scaricati dal sito delle poste”, senza neppure preoccuparsi di porre in evidenza eventuali ipotetici indici che inducano a dubitare della affidabilità della documentazione prodotta.
Peraltro lo stesso Tribunale, per i Giudici di Legittimità, avrebbe potuto dipanare eventuali perplessità, accertando d’ufficio, con una procedura di pochi secondi, la effettiva rispondenza dei documenti prodotti a quanto risultante dal sito web delle Poste italiane.

Invero ai fini della ammissibilità di una richiesta, non si può gravare la parte di produrre atti o documenti – nella specie: la dichiarazione dell’avvenuto tentativo di consegna all’indirizzo di residenza; attestazione della temporanea assenza del destinatario e dei soggetti abilitati per suo conto e dell’avvenuto deposito della raccomandata presso la casa comunale; l’attestazione dell’ufficiale postale del mancato ritiro del plico) – di cui non è ancora in possesso per cause non dipendenti dalla propria volontà ed estranee alla propria sfera di controllo (le Poste italiane riconsegneranno la ricevuta di ritorno con l’attestazione degli adempimenti svolti in un tempo stimato da 0 a 2 mesi), soprattutto laddove si versi in un procedimento afferente allo status libertatis e dunque ontologicamente connotato da ragioni di urgenza.