Con risposta ad interpello n. 404 del 11 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quanto disposto dall’art. 24 del DL 34/2020 in materia di non debenza della prima rata di acconto e di scomputo della medesima dal saldo Irap per il 2020 nell’ipotesi di intero conferimento del complesso aziendale tra conferente e conferitaria.
Nei fatti una società, con effetto dal 31 dicembre 2019 e nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione societaria, conferiva il proprio intero complesso aziendale in altra società modificando contestualmente l’oggetto sociale e il codice Ateco al fine di renderli conformi alla nuova attività di holding industriale. A tal proposito la conferitaria chiedeva dunque all’Ufficio la possibilità di fruire della non debenza della prima rata di acconto IRAP per l’anno di imposta 2020, che sarebbe spettata alla conferente in assenza dell’operazione straordinaria.
L’Agenzia, dopo aver riproposto quanto stabilito dall’art. 24 del DL 34/2020, ha ricordato come nelle ipotesi di conferimento di un complesso aziendale non si produce alcun effetto sull’unitarietà del periodo d’imposta (che a differenza di quanto accade in altre operazioni straordinarie non si interrompe e non va frazionato ai fini dichiarativi) né sull’autonomia delle parti coinvolte, non operando alcuna trasposizione soggettiva.
Come già ribadito con la circolare prot. n. 9/252 del 21 marzo 1980 “nelle operazioni di conferimento, sia la società concentrante che la concentrataria permangono nel loro autonomo e distinto riferimento tributario e quindi non si pongono, e neppure possono porsi, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all’altro”.
L’Ufficio con ciò ha escluso che, con riguardo al periodo d’imposta 2020, l’istante (conferitaria) possa determinare l’acconto figurativo da scomputare ex articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020 facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto (conferente).