Riteniamo oggi di dover segnalare ai nostri lettori la sentenza 31274 della Sezione Tributaria depositata il 4 dicembre 2018 (Pres. Cristiano Rel. Zoso). Il passaggio che ci sembra interessante nella motivazione è quello sulla valutazione fatta dal Giudice di appello delle argomentazioni contenute in una perizia di parte presentata in giudizio dalla contribuente.
Al riguardo sappiamo infatti che una consulenza tecnica di parte in una causa non ha un diretto rilievo probatorio, costituendo appunto un atto elaborato nell’interesse specifico di una delle parti. Tuttavia la Cassazione ha più volte affermato che se la consulenza tecnica viene ritenuta sufficientemente completa e condivisibile essa può concorrere a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale ovvero può avere un giusto peso nella sentenza finale.
E’ proprio quello che succede nel caso specifico, nel quale la Corte non ritiene, diversamente dalla prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, che esistano lacune nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, laddove ha ritenuto che la perizia versata in atti dalla contribuente consentisse di ritenere congruo il valore della produzione indicato nelle scritture contabili, dato che essa evidenziava quali erano i dati statistici (realizzati dall’Area Decentrata dell’Agricoltura della Regione Lazio) che individuavano per le annualità in contestazione le produzioni medie di grano duro per ettaro. La perizia metteva in risalto, tra l’altro, gli elementi del terreno che influivano negativamente sulla sua produttività.
Concludendo sul punto la Sezione Tributaria ricorda che “la perizia di parte (tanto più nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche), può infatti costituire fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della decisione, a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente”.
Questo passaggio apre a nostro avviso il campo ad alcune considerazioni.
Una non necessariamente positiva attiene alle valutazioni tecniche del Territorio e al loro rilievo in giudizio. Si tratta oramai di atti interni all’Agenzia, e dunque il loro peso probatorio diretto è molto scarso. Ma se gli elementi tecnici segnalati saranno recepiti dal Giudice non basterà contestare il valore probatorio del documento, senza confutare, con adeguate argomentazioni tecniche di senso contrario, il contenuto della valutazione.
L’altra considerazione va fatta sotto il profilo strategico. Ci pare importante per il difensore non sottovalutare il valore che può avere una perizia di parte: la consulenza tecnica di parte, infatti, quando ben argomentata può diventare condivisa dal Giudice assumendo un valore determinante ai fini della decisione finale.