L’Ordinanza n. 21328 depositata il 5 ottobre 2020 della VI sezione della Corte di Cassazione (Pres. Greco Rel. Crolla) ha affrontato la questione, posta nel ricorso di parte contribuente, della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata usando per i documenti trasmessi il formato in formato PDF (portable document format), senza però l’attestazione di conformità.
La tesi era stata sostenuta dalla società ricorrente, senza successo, anche nei gradi di merito. In particolare la CTR aveva argomentato che, non essendo la cartella di pagamento un documento di origine cartacea (o analogica) ma informatico, non vi era nessun obbligo di attestare la conformità della copia informatica all’originale della cartella.
Il ricorso per Cassazione era dunque basato sulla violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 23 e 24, (Codice Amministrazione Digitale), dato che il Giudice di appello non aveva “rilevato e dichiarato l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento mancante dell’attestazione di conformità dell’atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa alla contribuente in formato pdf, priva di cosiddetta firma digitale”.
In particolare venivano evidenziate dalla società le circostanze che: a) la notifica riguardava un file in estensione pdf anzichè p7m, mentre soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e, conseguentemente, la paternità dell’atto; b) mancava la firma digitale sul documento informatico notificato in pdf; c) non c’era la attestazione di conformità dell’atto analogico a quello digitale notificato
La Corte rigetta il ricorso affermando, in ambito di notifica PEC di atti in formato digitale, alcuni principi così sintetizzabili:
- la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica”), dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta;
- nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale;
- come affermato dalle Sezioni Unite l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620);
- non è necessaria l’attestazione di conformità per quanto disposto dall’art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – ovvero « Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta». Nel caso specifico la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all’originale in possesso dell’amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico ( «nativo») e come tale viene trasmessa via pec .