L’ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3762 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Perrino, Rel. Chiesi) ripropone alcuni concetti che possiamo definire consolidati in tema di accertamenti parametrici. Il motivo per il quale la segnaliamo ai nostri lettori è proprio il contrasto tra questo consolidato orientamento e una recente pronuncia (Corte di Cassazione, Sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019) per la quale la fase del contraddittorio sarebbe regolarmente svolta, con riferimento alle verifiche in azienda, anche quando le osservazioni del contribuente rispetto al verbale (art. 12 L. 212/2000) venissero del tutto tralasciate e non considerate nella formazione del successivo atto impositivo.
Ebbene, la Corte ricorda come “rappresenta principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa (in ¡specie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa), sicché la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass., Sez. 6-5, 18.12.2017, n. 30370, Rv. 646985-01. In termini cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 5, 31.5.2018, n. 13908, Rv. 648860-01)”.
Insomma il corretto svolgimento del contraddittorio non può prescindere dalla considerazione delle ragioni del contribuente e dalla motivazione sul loro eventuale superamento. Non c’è altro modo di svolgere il contraddittorio.
Non sembra che si possa eludere il tema del confronto con quanto il contribuente segnala fondando tale elaborazione sulla mancanza di una conseguenza normativamente prevista come la sentenza di gennaio fa. Neppure per gli accertamenti parametrici c’è una conseguenza di legge. Eppure da quasi dieci anni la giurisprudenza consolidata afferma che le ragioni del contribuente vanno ponderate nell’accertamento e non è possibile (a meno di conseguenze sull’atto stesso) ignorarle.