Le Sezioni Unite in tema di notifiche tributarie nei gradi di merito ed in Cassazione.

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 cod. proc. civ.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dall’art. 17, comma 2, del d.igs. 31 dicembre 1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod, proc. civ., nel caso in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

In sostanza è affetta da nullità (diversa dalla inesistenza) la notificazione del ricorso per Cassazione che sia fatta presso il difensore domiciliatario in primo grado invece che presso quello costituito in appello (con relativa elezione di domicilio). Ma la costituzione del contribuente sana detto vizio.

Lo chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 20 luglio 2016 n. 14916.

La notifica presso il difensore del primo grado è dunque invlida per le Sezioni Unite. Ma affrontando il tema della nullità ovvero della inesistenza della predetta notifica le SS.UU. espongono alla fine il seguente pricipio di diritto:

<L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa›;

La motivazione analizza tra l’altro l’articolo 17 del D.Lgs. 546/92 e i rapporti con le notifiche in ambito di procedura civile (segnatamente con l’articolo 170 c.p.c). Secondo la Corte alla luce del quadro normativo, nonché dei principi che ne ha tratto la sentenza n. 8053 del 2014, deve ritenersi che, quanto all’individuazione del luogo in cui va effettuata la notificazione delle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, occorre tenere distinta la disciplina dettata dall’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il processo tributario, cioè per quello che si svolge dinanzi alle commissioni tributarie, da quella prevista dal codice di rito ordinario in tema di ricorso per cassazione.