Legittima la detrazione iva per i lavori eseguiti su immobili di terzi anche per conduttore e per il comodatario.

Recuperando qualche pronuncia significativa del periodo festivo abbiamo voluto segnalare l’Ordinanza 2 agosto 2017, n. 19191 della Corte di Cassazione, V Sezione (Presidente Piccininni, Relatore Luciotti).

Essa affronta un ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva recuperato l’IVA sui lavori fatti eseguire da una contribuente sull’immobile di cui non era né proprietaria né locatrice, ma tuttavia destinato ad attività di impresa. La contribuente in corso di causa aveva dimostrato di essere titolare fin dal 1980 del diritto di superficie sul terreno in cui era stato realizzato il capannone, concessole dal coniuge proprietario con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e, quindi, avente data certa, e di aver sostenuto le spese per la ristrutturazione del capannone e di averlo da sempre utilizzato per l’espletamento dell’attività aziendale.

Per la Corte le censure dell’Agenzia sono infondate: “invero, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, non è il titolo, di proprietà o di godimento di bene altrui, regolarmente trascritto e, come tale, opponibile ai terzi, che rende necessariamente inerente una spesa connessa a quel bene, e, quindi, detraibile l’IVA corrispondente, né è l’unico mezzo idoneo a provare la sussistenza di detto requisito, avendo questa Corte al riguardo sostenuto, che «in materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, il contribuente può portare in detrazione l’imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa, anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta» (Cass. n. 6200 del 2015 e la giurisprudenza ivi citata; v., in tema di imposte sui redditi, Cass. n. 1788 del 2017)”.

E’ la destinazione ad attività imprenditoriale la condizione necessaria quindi, insieme all’effettivo sostenimento delle spese, per la detrazione IVA. E ciò indipendentemente dal titolo di possesso civilistico.