Legittima la richiesta di rimborso del credito IVA pur se non indicato nel bilancio finale di liquidazione

La Corte di Cassazione nella Sentenza 6 maggio 2016 della V Sezione, riconosce al contribuente che ha chiuso la liquidazione non esponendo il credito IVA nel bilancio finale la spettanza del rimborso. Anzi, essendo stato nel frattempo ceduto il credito, la Corte precisa che, in presenza di corretti adempimenti ai fini IVA, l’Erario, anche in mancanza di notifica della cessione del credito al debitore ceduto, e anche in mancanza di accettazione della cessione, non può sottrarsi al rimborso nei confronti della società cedente alla luce dell’art. 1264 c.c..

Secondo la V Sezione il credito d’imposta non sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale, poiché, la fonte degli obblighi tributari, a norma dell’art.1 del decreto IVA, è costituita unicamente dal coinvolgimento del contribuente in una delle operazioni imponibili considerate da tale disposizione.

Ne consegue che la sussistenza di detto credito in capo al contribuente non può essere negata solo perché esso non sia stato indicato nella dichiarazione annuale o nel bilancio di esercizio o bilancio finale di liquidazione, in quanto anteriormente ceduto a terzi (Cass. 10808/2012). Ne deriva che il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell’imposta richiesto a norma dell’art. 30 del decreto IVA all’atto della dichiarazione fiscale dell’ultimo anno di attività, non è condizionato dall’esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società, anche se assente per essere stato quel credito ceduto. Infatti l’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria (Cass. 13345/2012). Dunque, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso, con effetto liberatorio, nei confronti della società cedente, alla luce dell’art. 1264 cod. civ., in mancanza di notifica al debitore ceduto della cessione del credito relativo al rimborso, e quindi anche di accettazione della cessione.