La terza sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza 11945 depositata il 13 marzo 2017 affronta la questione di un sequestro preventivo per equivalente disposto in relazione a reati tributari e precisamente quelli previsti dall’art. 4 e dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Si trattava quindi sia di dichiarazioni omesse che di dichiarazioni infedeli per importi molto rilevanti (più di 2 milioni di euro). Il provvedimento del GIP, che aveva per oggetto una polizza vita stipulata a favore della moglie dall’indagato, era stato confermato dal tribunale del riesame.
La Corte afferma, in linea con precedenti sentenze, la legittimità del sequestro preventivo avente ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita. Infatti, che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo (così Sez. 6, n. 12838 del 10/11/2011, dep. 4/04/2012, Cardilli, Rv. 252547; Sez. 2, n. 16658 del 17/04/2007, dep. 2/05/2007, Viada, Rv. 236591).
Né, secondo la Corte, potrebbe affermarsi il divieto di sequestro alla stregua dei principi affermati dalla Corte stessa in materia di sequestro conservativo disposto nel processo penale (Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, dep. 11/11/2009, Viada, Rv. 245434), trattandosi in quel caso della stessa misura prevista dal codice di rito civile posta a tutela della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica e la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata.
In caso poi di contratto di assicurazione a favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, cod. civ., a mente del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, non esclude che i premi versati dall’indagato a possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Infatti, anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 cod. civ. (secondo cui la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente, salvo che sia intervenuta la morte del contraente) e considerata, altresì, la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 cod. civ..