“È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. fall. e quello di indebita compensazione di credito d’imposta, previsto dall’art.10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sussistendo tra le fattispecie un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell’art. 15 c.p.” (Cass. Pen., sez. V, 18 febbraio 2021, n. 6350).
Nel caso di specie, sono state contestate sia le condotte sistematiche di “indebita compensazione” di crediti inesistenti che il delitto di bancarotta societaria impropria da operazioni dolose, dal momento che, per effetto delle violazioni tributarie, gli imputati hanno potuto continuare l’attività imprenditoriale, contribuendo ad aggravare il dissesto della società, fino alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Non può ritenersi che sussista in tale ipotesi una doppia punizione per lo stesso fatto: infatti, il concetto di identità del fatto non può estendersi sino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola, generica identità della condotta; é invece necessario che l’interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi del reato, ma il confronto deve essere operato fra i fatti materiali e non tra le fattispecie astratte.
Da un lato, la bancarotta derivante da reato societario presuppone che sia stato dichiarato il fallimento e che le operazioni dolose contestate abbiano determinato il dissesto.
D’altro canto, il delitto di indebita compensazione di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, si configura al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 23027 del 23/6/2020).
Nel caso di specie, vi é diversità strutturale tra le due fattispecie in concorso, per cui deve, pertanto, affermarsi che é configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose e quello di indebita compensazione di crediti d’imposta previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell’art..15 c.p..