Mancata considerazione da parte del giudice di criteri comparativi proposti dal contribuente per la valutazione di immobili ai fini del registro: riflessi sulla sentenza.

L’Ordinanza 6 settembre 2017, n. 20817 della Sezione Tributaria (pres. Di Iasi, rel. Zoso) accoglie un motivo di ricorso di una contribuente che aveva dedotto un vizio di motivazione della sentenza della CTR Sez. Dist. Di Brescia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., circa le modalità di valutazione di un’area oggetto di verifica.

Nel caso specifico la contribuente aveva sostenuto che la valutazione del terreno era avvenuta sulla base di una stima dell’UTE e che la CTR non aveva tenuto invece conto dell’elaborato peritale fornito dalla difesa e relativo ad un terreno confinante avente le stesse caratteristiche che provava invece che il valore fosse da ritenersi inferiore rispetto a quello accertato.

Per la Corte il motivo è fondato. Invero la CTR ha omesso di motivare in ordine ai rilievi svolti dalla contribuente in ordine al valore del terreno indicato dall’agenzia delle entrate con l’avviso di liquidazione impugnato, avuto riguardo, in particolare, alla relazione di stima prodotta dalla contribuente relativamente ad un terreno similare.

In sostanza si palesa un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ove il fatto “decisivo” è quello che, se preso in considerazione dal giudice di merito, avrebbe condotto ad una diversa decisione. Si ricorda al riguardo che per le Sezioni Unite (8053/2014) spetterà al ricorrente indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366, 1° co., n. 6), e art. 369, 2° co., n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.