L’Ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30374 della Corte di Cassazione, sesta sezione (Pres. Cirillo, Rel. Luciotti) risulta di particolare interesse in materia di accertamento da studi di settore.
La questione verte sulla mancata partecipazione del contribuente (nel caso specifico un ristoratore) al contraddittorio preventivo, il quale costituisce, come sappiamo, condizione per cui le elaborazioni numeriche possono essere adattate alla specifica realtà aziendale andando a costituire poi, se il contraddittorio si svolge correttamente e nel rispetto delle eventuali osservazioni di parte, una rappresentazione presuntiva attendibile della realtà aziendale.
Nel caso in cui il contribuente non partecipi, però, questa configurazione “su misura” salta e va dunque condotta solo in via numerica. Dal che deriva che (Cass. n. 17646 del 2014, n. 20662 del 2014, n. 10047 del 2016) i risultati degli studi, in questo caso, sono da considerarsi gravi, precisi e concordanti anche senza il contraddittorio.
Questo principio, menzionato dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, è riconosciuto valido dalla Corte. Ma le conclusioni sono diverse da quelle tratte nel ricorso: ovvero, anche se la CTR ha sbagliato ritenendo nel caso specifico che le risultanze degli studi fossero da considerare presunzioni semplici non qualificate, è pur vero che alla fine il Giudice deve considerare il valore probatorio delle elaborazioni numeriche.
E quando la CTR ha ritenuto – con adeguata motivazione, non censurata – che i dati utilizzati dall’amministrazione finanziaria «quali la superficie dei locali ed il numero dei posti a sedere» non erano «significativi» ai fini della rideterminazione in aumento del reddito d’impresa in quanto «tali dati, di per sé, non comprovano la numerosità dei pasti serviti né i pretesi maggiori ricavi possono mettersi in relazione alle spese per il personale in una situazione in cui gli addetti costituiscono il numero minimo essenziale e due di essi sono i soci», concludendo che «i risultati dell’applicazione dello studio di settore, adeguati correttamente alla realtà dell’impresa, non appaiono idonei a dimostrare i maggiori ricavi pretesi dell’Ufficio», la motivazione predetta è da ritenere sufficiente, logicamente coerente e giuridicamente appropriata.
Insomma se è pur vero che l’amministrazione finanziaria può fondare la motivazione dell’atto di accertamento sul mero rilievo dello scostamento, in mancanza di contestazioni sollevate dal contribuente o di mancata partecipazione dello stesso al contraddittorio endoprocedimentale, è anche vero però che il giudice tributario può liberamente valutare – come accaduto nel caso di specie – l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore (cfr., da ultimo, Cass. n. 9484 del 2017).