“In tema di procedimento tributario, la mancata comunicazione al contribuente appellato, a cura della segreteria della commissione tributaria regionale, tanto della copia di un’ordinanza istruttoria quanto dell’avviso dell’udienza di trattazione dell’appello integra gli estremi (oltre che della violazione di specifiche norme del processo tributario: art. 7 comma terzo D.Lgs 546/1992 in relazione all’art. 134 cod. proc. civ., quanto all’ordinanza istruttoria; art. 31 comma primo e sessantunesimo D.Lgs. cit. quanto all’avviso dell’udienza d’appello) della violazione del diritto di difesa dell’appellato stesso, con conseguente nullità sia del procedimento d’appello, sia della sentenza emessa all’esito della sua definizione”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 4976 del 24 febbraio 2021 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Putaturo Donati Viscido di Nocera) in merito ad una controversia sorta tra l’Agenzia delle Entrate ed una società a responsabilità limitata attiva nella fornitura di prodotti, soluzioni e servizi informatici.
Nel caso specifico, con sentenza depositata nel 2012 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultima un maggiore reddito imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2004. Seguiva dunque il ricorso in Cassazione della società. Tra i motivi la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., il vizio di omessa pronuncia, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 ultimo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, per avere la CTR omesso di rilevare la nullità del procedimento per mancata comunicazione alla società contribuente, regolarmente costituitasi in sede dì gravame, dell’avviso dell’udienza di discussione con conseguente mancata partecipazione di quest’ultima alla trattazione della causa e mancata possibilità del deposito di scritti integrativi, il che si era concretizzato in un grave vulnus sostanziale del diritto di difesa.
La Corte, accogliendo il ricorso della società e rinviando il giudizio alla CTR in diversa composizione, dall’esame diretto degli atti ha evidenziato come non fosse emersa la prova della comunicazione alla società contribuente a cura della segreteria della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, dell’avviso dell’udienza di trattazione dell’appello. Nelle parole dei Giudici tale omissione – oltreché configurare puntuali violazioni di norme del processo tributario (combinato disposto degli artt. 61 e 31 comma 1 del decreto legislativo medesimo) – ha integrato una evidente violazione del diritto di difesa dell’appellata divenuto inesercitabile mediante le attività consentite dall’ordinamento, cioè il deposito di documenti e memorie (art. 32 del d.lgs. n. 546/1992) e la discussione in pubblica udienza (artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 546/1992); determinando con ciò sia la nullità del procedimento d’appello, sia, per estensione e per autonoma ragione, la nullità della sentenza impugnata (art. 159 comma 1 cod. proc. civ.).