Movimenti bancari sul conto del coniuge: inammissibile la doppia presunzione.

L’ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24903 della sesta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Manzon), in tema di doppia presunzione sui movimenti bancari del coniuge, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico, il contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma avverso un atto di accertamento basato sulle somme in entrata nel conto corrente bancario del coniuge. I gradi di merito sono stati ambedue favorevoli al contribuente.  Secondo la CTR dell’Emilia Romagna, considerato che i movimenti bancari (inclusi quelli del coniuge) costituiscono presunzione legale relativa a base di un eventuale atto di accertamento, il contribuente era riuscito a vincere tale presunzione fornendo adeguate controprove. L’Ufficio proponeva ricorso per Cassazione basato unicamente sulla violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600/1973 art. 32, comma 1, n. 2, art. 39 D.P.R. n. 633/1972 art. 51 comma 2, art. 54, artt. 2727, 2728 e 2697 Codice Civile, ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3. Eccepiva unicamente che le controprove fornite dal contribuente inficerebbero gli effetti delle presunzioni legali relative volute dal Legislatore.

L’Ufficio non ha infatti contestato la solidità delle controprove fornite dal contribuente (le quali potevano essere giudicate insufficienti o non incisive) ma si è limitato ad affermare che la CTR avrebbe violato i principi dell’onere della prova.

La Corte afferma l’inammissibilità della censura richiesta dall’Ufficio. Quest’ultimo, sostanzialmente richiede una revisione del giudizio di merito espresso dalla CTR Emilia Romagna, velandola come violazione di norma di legge.  A riguardo la Corte, sulla base anche di un recente pronunciamento di legittimità (Cass. 9097/2017), afferma che: “il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formare e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”.

Tale elemento da solo basterebbe per dichiarare inammissibile il ricorso. Tuttavia la Corte va oltre ed entra nel merito della vicenda sostenendo la correttezza, la condivisibilità e l’esenzione da qualsivoglia censura delle controprove fornite dal contribuente. Quest’ultimo ha “efficacemente documentato trattarsi di un flusso finanziario riferibile a un affare di stretta pertinenza del coniuge stesso…”.

Anche la considerazione sulla illegittima doppia presunzione che l’Agenzia vorrebbe far valere, esplicitata nella motivazione della sentenza di appello, viene condivisa dalla Corte. Per i Giudici di Legittimità infatti, facendo riferire il movimento bancario del coniuge all’attività professionale esercitata dal contribuente: “L’ente impositore vuol fare derivare, non solo la riferibilità dell’operazione all’attività professionale del contribuente, ma anche la lucratività per lo stesso dell’operazione medesima.”

Per tutti i motivi di cui sopra il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene ritenuto inammissibile.