La sentenza 19 ottobre 2018, n. 26429 della VI sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, Rel. La Torre) nell’accogliere un motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, precisa un principio già più volte affermato in passato. Principio che potrà dunque essere legittimamente invocato dalla parte che sia interessata a portarlo all’attenzione del Giudice.
La regola ribadita dalla Corte è quella per cui la sospensione necessaria del processo di cui all’art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati (Cass. n. 21765/2017; Cass., sez. un., n. 8053/2014; Cass. n. 21396/12).
Nello specifico caso, l’atto di contestazione impugnato, con il quale erano state irrogate le sanzioni, era consequenziale all’avviso di accertamento, oggetto di altro giudizio, con il quale l’ufficio finanziario aveva contestato ad una società maggiori redditi non dichiarati. Per la sezione filtro sussiste allora un rapporto di pregiudizialità tra la controversia sull’atto di contestazione e quella avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell’atto di accertamento.
La Corte ricorda come in precedenti occasioni (v. Cass. n. 2901/2013), si era già affermato che, quando tra due o più sentenze sussista un vincolo di consequenzialità – pregiudizialità e non è possibile realizzare il simultaneus processus, ex art. 274 c.p.c., il giudice deve utilizzare l’istituto della sospensione necessaria, disciplinato dall’art. 295 cod. proc. civ., per evitare il rischio del conflitto di giudicati.