Gli articoli da 167 a 169 e 179, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest’ultimo, l’amministrazione fiscale non ha potuto disporre delle informazioni necessarie per accertare che siano soddisfatti i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest’ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Questo è il dispositivo della Sentenza depositata il 7 marzo 2018 della Corte di Giustizia UE nella causa C-159/17, avente ad oggetto una vicenda relativa ad un operatore rumeno che, violando reiteratamente l’obbligo di dichiarazione IVA, si era visto revocare l’identificazione a fini IVA e con ciò il diritto a detrazione.
Nel rinvio pregiudiziale alla Corte il giudice di quel paese aveva infatti chiesto se sia conforme alla direttiva IVA n. 2006/112 una normativa nazionale, come quella rumena, che consente all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA nel caso in cui la sua identificazione ai fini dell’IVA sia stata annullata in ragione della mancata presentazione, per un determinato periodo, delle dichiarazioni IVA entro il termine previsto dalla legge.
La Corte ricorda al riguardo che la neutralità del tributo, e quindi il diritto a detrazione, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione europea (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Tale diritto no è suscettibile, in linea generale, di limitazioni. Il regime delle detrazioni inoltre mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
Inoltre il principio fondamentale della neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 45).
Il fatto di sanzionare l’inosservanza, da parte del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, posto che il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione (sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, punto 63).
Ma se l’inosservanza di tali requisiti formali ha invece l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 46 e giurisprudenza ivi citata) la questione è diversa.
E’ vero infatti che il diritto a detrazione può essere negato qualora venga dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 43).
Nel caso specifico occorre allora esaminare la questione della disponibilità o meno delle informazioni sulla sostanza dell’attività. Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se l’amministrazione fiscale disponesse delle informazioni necessarie per stabilire che fossero soddisfatti i requisiti sostanziali che davano diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, nonostante gli inadempimenti dei requisiti formali che vengono contestati. Ma se non si potevano avere le informazioni sui requisiti sostanziali delle operazioni è legittimo negare il diritto a detrazione.