La Corte di Cassazione nella sentenza 27 aprile 2016 n. 8413 afferma il principio per cui il contribuente che risulti soccombente in una causa contro Equitalia non deve necessariamente pagare le spese del giudizio per diritti e onorari, potendo eventualmente essere condannato solo alla rifusione dei costi vivi e certificati. Ciò almeno nel caso in cui l’agente della riscossione sia rappresentato in giudizio da un proprio dipendente.
In un ricorso per Cassazione basato su un vasto ventaglio di motivazioni, il contribuente aveva impugnato la sentenza emessa in secondo grado dal Tribunale di Milano in una causa con Equitalia, tra l’altro, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 del codice di procedura civile. Sul punto si contestava la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio per una somma pari a Euro 707 per diritti e onorari, pur in assenza di nota spese, evidenziando come nel giudizio dinanzi al giudice di pace l’agente della riscossione era stato rappresentato da un proprio dipendente e non da un avvocato.
Il motivo viene accolto. Secondo la Corte l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dall’art. 23, 5° co. l. n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. Motivo per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente solo ed esclusivamente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066).
Si esclude, dunque, che il ricorrente potesse essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da Equitalia, costituita in primo grado senza il ministero di difensore, per diritti e onorari. La sentenza del tribunale viene quindi sul punto cassata, con eliminazione, dalla sentenza di appello, della statuizione di condanna alle spese del giudizio avanti al giudice di pace.