In ambito IVA, il versamento di una caparra confirmatoria a corredo di un preliminare di vendita, rimasto inadempiuto, non determina l’insorgenza del presupposto impositivo. Infatti l’acquisizione della caparra per inadempimento, in generale, assolve una funzione di risarcimento forfettario del danno e non di anticipazione del corrispettivo.
Il principio viene affermato dalla Corte di Cassazione, V Sezione, nella ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3736 (Pres. Perrino, Rel. Nonno).
Viene al riguardo citata precedente giurisprudenza della stessa Corte ed in particolare la sentenza n. 10306 del 20/05/2015 nella motivazione della quale si sottolinea che la caparra confirmatoria ”risponde ad autonome funzioni: oltre a costituire, in generale, indizio della conclusione del contratto cui accede, incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l’ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile; può svolgere, inoltre, funzione di anticipazione del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare, costituendo, invece, un risarcimento forfetario in caso d’inadempimento di questo, poiché il suo versamento dispensa dalla prova del quantum del danno subito in caso di inadempimento della controparte, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno (Cass., SS.UU., 4 febbraio 2009, n. 2634; sulla funzione risarcitoria, fra varie, 19 settembre 2014, n. 19762; 8 giugno 2012, n. 9367)”.
Ai fini IVA, mentre nell’ipotesi di regolare adempimento del contratto preliminare, la caparra è Imputata sul prezzo dei beni oggetto dei definitivi, assoggettabili ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo dell’imposta, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4, l’inadempimento ne propizia il trattenimento, che serve, si è visto, a risarcire il promittente venditore non costituisce il corrispettivo di una prestazione e, per conseguenza, non fa parte della base imponibile dell’IVA (Corte di Giustizia 18 luglio 2007, causa C- 277/05, Societe thermale d’Eugenie-les-Bains, punto 32)»;
Nel caso specifico la CTR aveva argomentato in relazione alle circostanze di fatto che facevano ritenere il versamento effettuato a titolo di caparra confirmatoria. La pretesa dell’Agenzia delle Entrate di assoggettare ad Iva le somme viene quindi considerata infondata come nei precedenti gradi di giudizio e il ricorso della stessa Agenzia pertanto respinto.