La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, nella sentenza 18680 del 5 maggio 2016 affronta le collegate questioni della non punibilità ex art 131-bis del codice penale, della sua applicabilità nel caso di reati con un valore-soglia e della possibilità di avvalersi della nuova previsione dell’articolo 13 (modificato dal D.Lgs. 158/2015) che collega la non punibilità all’integrale pagamento nel caso dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000.
Quanto alla non punibilità del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis, cod. pen.) esso è da considerare, secondo la Corte, un istituto di diritto penale sostanziale applicabile, ai sensi dell’art. 2, cod. pen., anche in sede di legittimità ove dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ne ricorrano i presupposti (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693).
Occorre tuttavia chiedersi se sia applicabile anche ai reati che prevedono specifiche soglie di punibilità, principio implicitamente affermato (perché dato per presupposto) dalle sentenze n. 15449 del 2015 e n. 21474 del 2015.
Ebbene, in materia di reati tributari il valore soglia costituisce elemento che integra il reato, concorrendone a definirne il disvalore, al di sotto del quale la condotta è ritenuta, secondo una valutazione tipica del legislatore, non offensiva dell’interesse tutelato (Sez. U, n. 37425 del 28/03/2013, Favellato, Rv. 255759, cit.).
La non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis, cod. pen., presuppone l’esistenza di un reato perfetto in ogni suo aspetto (oggettivo e soggettivo), sicché il superamento anche solo di un centesimo del valore soglia costituisce “conditio sine qua non” dell’applicabilità dell’istituto, non ragione della sua esclusione: “Non hanno pregio le obiezioni che valorizzano l’argomento secondo il quale il superamento della soglia di punibilità segna il momento di non ritorno della non tollerabilità dell’offesa erariale e della giustificazione della reazione penale, sia perché, in realtà, qualsiasi reato è necessariamente offensivo e la sua punizione esprime il giudizio di intollerabilità della relativa condotta, sia perché al di sotto della soglia di punibilità il fatto è penalmente irrilevante, come può esserlo una qualsiasi condotta estranea al paradigma di una qualunque fattispecie incriminatrice”.
Ciò precisato i Giudici evidenziano come per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, l’art. 13 (come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015) sia contemplata una specifica causa di non punibilità legata, come visto, all’integrale pagamento <<degli importi dovuti>>. Tale questione rileva invece per escludere l’applicazione della particolare tenuità del fatto. Cioè “il diritto dell’imputato a ottenere, prima dell’apertura del dibattimento, un termine per il saldo del pagamento già in corso, a prescindere dall’entità dello scostamento della somma non versata dal valore soglia e con riferimento all’intera somma dovuta, comprensiva delle sanzioni e degli interessi, contraddice (ed anzi esclude) l’applicabilità del meccanismo processuale previsto dall’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., per poterlo prosciogliere dal medesimo reato per la particolare tenuità del fatto con sentenza pre-dibattimentale, meccanismo processuale non richiamato, né fatto salvo dalla norma in questione”.
Si tratta però di preclusione che riguarda coloro che possono beneficiare della causa di non punibilità in questione (reati consumati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015 o per i quali il dibattimento non è stato ancora aperto).