Ancora una pronuncia in tema di irreperibilità del contribuente e modalità di notifica degli atti. E ancora una volta la Cassazione pone una netta differenza tra la irreperibilità assoluta (quella che permane dopo le ricerche anagrafiche, quelle effettuate presso il portiere dello stabile o la camera di commercio) e l’irreperbilità relativa, ovvero la temporanea difficoltà di venire in contatto col contribuente.
La Sentenza 29 ottobre 2018, n. 27419 della VI sezione (Pres. Manzon, Rel. Solaini) ricorda infatti, a tal proposito, che “In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett, e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere, tuttavia, ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti, “a posteriori”, che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili, né opponibili, all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/ o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici” (Cass. ordd. nn. 16043/17, 2877/18).
Nel caso esaminato dalla Corte viene rilevato come i giudici d’appello abbiano “malgovernato” i principi regolatori della materia, in tema di notifica a persona irreperibile, ex art. 60 primo comma lett. e) del DPR n. 600/73. Infatti non risultano documentati gli adempimenti relativi alle “vane ricerche” (informazioni presso il portiere dello stabile, ricerche anagrafiche e presso la camera di commercio), al fine di verificare l’effettiva irreperibilità della società presso il proprio domicilio.
Ciò, secondo la Cassazione, “perché non basta che l’agente postale dichiari di aver constatato l’irreperibilità ma è necessario che egli dia conto delle modalità con cui giunge a tale constatazione” (v. anche Cass. n. 2884/17).