La notifica degli atti ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. prevede, come è noto, una procedura semplificata, giustificata dalla irreperibilità del destinatario o dalla incapacità o rifiuto di ricevimento delle persone preposte secondo l’articolo 139 c.p.c. (una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace, o in mancanza il portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla).
In tale caso l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la notifica degli atti impositivi l’articolo 60 del dpr 600/73 prevede altresì che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’ abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno succesivo a quello di affissione”. Una modalità di notifica, dunque, ulteriormente sintetizzata.
Come la giurisprudenza ci insegna da tempo le due procedure non sono però sovrapponibili.
Ce lo ricorda la Corte di Cassazione nella Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 25625 della Sesta Sezione (Pres. Cirillo, Rel. Luciotti) che ripropone la questione della netta differenza tra irreperibilità assoluta e relativa.
La Sezione filtro rammenta che secondo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013 (conf. Cass. n. 5374 del 18/03/2015), «La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio».
Tale principio, è stato ribadito dalla recente ordinanza della Sez. 6 della Corte, n. 2877 del 07/02/2018 (in termini anche Cass. n. 12646 del 2018), che ha affermato a chiare lettere che «In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)».
Nello specifico caso la CTR che ha ritenuto inidonee a giustificare il ricorso alla notifica di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 unicamente le informazioni raccolte dal portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della società contribuente, la cui dichiarazione, ovvero che la società si era “trasferita”, anche perché smentita dalla certificazione camerale acquisita dal messo notificatore, avrebbe dovuto indurre quest’ultimo a compiere più rigorose verifiche, nella specie del tutto omesse (la ricorrente riferisce di plurimi accessi del messo, invero del tutto indimostrati), circa il trasferimento della sede della società destinataria dell’atto in luogo assolutamente irreperibile.
Quindi, fino al compimento delle verifiche predette, si ha una irreperibilità relativa, la quale non giustifica la procedura di cui all’articolo 60 del DPR 600/73.