L’articolo 16 del D.Lgs 546/92, all’ultimo comma prevede testualmente: “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
Per una corretta interpretazione di questa norma si ritiene utile segnalare una sentenza non degli ultimi giorni, ma risalente a un paio di mesi fa (Cassazione 1° febbraio 2016 n. 1900), rilanciata in questi giorni da alcuni siti, che parrebbe andare a costituire parte di un orientamento della Suprema Corte in via di consolidamento.
La domanda che ci si può porre (e che è stata risolta nel caso concreto trattato con riferimento ad un ricorso in appello) è quella di stabilire se una volta notificato il ricorso a mezzo posta, il termine per la costituzione in giudizio decorra dall’unica data nota a chi spedisce, ovvero quella di spedizione appunto (in ossequio alla previsione per cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione), ovvero dalla data di ricevimento (rispettando così il disposto per cui i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto).
La Corte propende per la seconda soluzione. Letteralmente: “È ormai consolidato a da convalidarsi l’indirizzo giurisprudenziale (più recentemente affermatosi) secondo il quale: “In tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9173 del 21/04/2011; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12027 del 28/05/2014 ed altre).
Invero, poiché il ricorso d’appello risulta essere stato consegnato il 20 marzo 2012, non vi è dubbio che debba essere ritenuta erronea l’affermazione del giudicante secondo il quale il termine per il deposito sarebbe scaduto il 7.4.2012, nel mentre appare che il deposito dell’appello (avvenuto il 16.4.2012) sia del tutto tempestivo”.