Notifica del ricorso sempre nulla se effettuata tramite operatore postale privato prima del 2017.

Con due sentenze depositate in data 10 gennaio 2020 (la Sentenza n. 299 e la Sentenza n. 300, Pres. Tirelli, Rel Perrino) le Sezioni Unite della Cassazione, sanciscono il principio di nullità, e non di inesistenza, circa la notificazione di atti processuali effettuata da operatori postali privati privi del titolo abilitativo nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la legge 124/2017. E’ inoltre specificato come l’eventuale e relativa sanatoria non rilevi, ai fini della tempestività del ricorso, in virtù appunto dell’assenza dei poteri certificativi in capo all’operatore della consegna, circostanza sufficiente quest’ultima a non assicurare certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore medesimo.

I fatti originano in entrambi i casi dal ricorso del contribuente notificato alla parte pubblica per mezzo del servizio postale privato; nelle due vicende giudiziarie che ne sono seguite il contribuente risultava vittorioso in appello.

In considerazione della massima importanza rivestita dal regime della notificazione del ricorso tributario introduttivo il Primo Presidente, su interessamento della sezione tributaria della Corte di Cassazione, devolveva entrambe le questioni alle Sezioni Unite.

Preliminarmente la Corte ha voluto chiarire come la categoria della spedizione degli atti giudiziari ricomprenda e pertanto interessi anche le notificazioni dei ricorsi in materia tributaria e come su di essa insistesse una riserva di competenza devoluta dal legislatore nazionale al soggetto di Poste Italiane S.p.a.: “Indubbio è, quindi, che le notificazioni dirette a mezzo raccomandata postale dei ricorsi in materia tributaria rientrano nell’ambito della riserva al fornitore del servizio universale contemplata dall’art. 4 del d.lgs. n. 261/99”.

E ancora: “L’art. 4, comma 1, del d. Igs. n. 261/99, come novellato dal d.lgs. n. 58/11, ha stabilito che per esigenze di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale ossia a Poste italiane…, tra l’altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari”.

La graduale liberalizzazione dei mercati avviata nel corso degli anni a livello unionale ha del resto interessato il settore dei servizi postali; ne costituisco esempio, come rimarcato dalla Corte stessa, le direttive 97/67/CE e 2008/6/CE: “La direttiva n. 97/67/CE, pur avviando la graduale liberalizzazione del mercato dei servizi postali, riconosceva agli Stati membri la possibilità di riservare al fornitore o ai fornitori del servizio universale «…la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna» (art. 7);…consentiva, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di scegliere «…gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale…»”; “Con la direttiva n. 2008/6/CE v’è stata una virata…poiché il legislatore dell’Unione, mutando prospettiva, ha ritenuto «opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale»”.

Il tardivo recepimento nazionale delle prerogative di matrice comunitaria ha tuttavia comportato il verificarsi di un periodo interlocutorio sulla materia; è infatti soltanto con la legge n. 124/21017 che la possibilità di effettuare notifiche di atti giudiziari è stata ampliata anche a determinati operatori privati, seppure in possesso di determinati requisiti e di relativa licenza: “Soltanto l’art. 1, comma 57, della I. 4 agosto 2017, n. 124 ha comportato, per i profili d’interesse, l’abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, l’aggiunta in fine al comma 2 del successivo art. 5 del seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890…deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi»”.

La fase antecedente la suddetta normativa, dunque, risulta caratterizzata dalla necessità di non doversi considerare quale pubblico ufficiale operatore privato alcuno, al pari invece dei funzionari di Poste italiane. Secondo i giudici, in virtù di questa considerazione, gli atti notificati medianti operatori privati non abilitati nel periodo intercorrente tra la direttiva 2008/6/CE e la legge n. 124/21017, poiché privi del requisito di fidefacenza, non possono godere di alcuna presunzione di veridicità fino a prova contraria.

Le notificazioni effettuate attraverso tali modalità secondo le Sezioni Unite sono pertanto da ritenersi nulle (e dunque sanabili per raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio del soggetto interessato). Su questo aspetto in ambedue le sentenze viene affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017, e tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte”.

Tuttavia in merito alla tardività della notificazione, la non sussistenza nella figura dell’operatore postale della qualifica di pubblico ufficiale è tale da non rendere possibile l’individuazione di una data certa di spedizione e di conseguenza la proposizione del ricorso introduttivo deve considerarsi non tempestiva (rendendo irrilevante qualsiasi sanatoria). In questo contesto nella sentenza n. 299 viene affermato come principio di diritto che: “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.