I commi primo e secondo dell’art. 139 c.p.c. sono norme applicabili alla notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente per il richiamo operato dall’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Va solo enunciata una difformità relativa alla lett. c) secondo cui «salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario».
Con questi riferimenti normativi la Corte di Cassazione, nella sentenza 5410 del 3 marzo 2017, precisa che la notificazione, «… deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace».
Da ciò si desume secondo la V Sezione che, se la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario va ricercato nel comune del domicilio fiscale e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare ivi l’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica – in caso di accettazione dell’atto senza esternazione di alcuna riserva – la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario.
Quindi per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità essa non deve aver luogo presso l’abitazione del familiare non convivente. Secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza della Corte, infatti, in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto (Sez. 6 – 2, Ord. n. 7750 del 05/04/2011; Sez. 1, n. 6817 del 02/07/1999; Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 20/02/1998).
Nel caso analizzato la notifica era stata eseguita nelle mani del padre del contribuente. Ma non all’indirizzo di residenza del contribuente quanto a quello del padre non convivente. Addirittura il familiare cui l’atto è stato consegnato aveva residenza in comune diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente. Bene allora ha fatto la commissione regionale, secondo la Corte, a ritenere tale notifica nulla.