Notifica dell’avviso di accertamento al portiere dello stabile ed invio della raccomandata che lo attesta: non è necessaria la prova dell’avvenuto ricevimento.

L’Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23765 della sesta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, rel. Iofrida) si occupa della questione di una notifica di avviso di accertamento. Nel caso specifico la notifica era stata fatta nelle mani del portiere dello stabile e dell’avvenuta notifica l’ufficiale giudiziario aveva dato notizia a mezzo raccomandata al contribuente. La CTR aveva ritenuto che la predetta raccomandata, semplice e senza avviso di ricevimento, non fosse sufficiente poiché non si dava conto dell’avvenuta ricezione della stessa da parte del contribuente. Da ciò la nullità dell’avviso e della successiva cartella di pagamento, impugnata dal contribuente.

La Corte è di opinione contraria.

Ricorda a tal proposito che l’art. 139 c.p.c. dispone: “Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata…”.

Ora, precedenti sentenze hanno chiarito (Cass. 12438/2016, confermando il principio di diritto già espresso nella sentenza n. 10554 del 2015), che, “nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c.), e nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (L. n. 890 del 1982, ex art. 7, come modificato nel 2007/2008) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell’atto alle persone suddette” (cfr. Cass. 19730/2016).

Inoltre, la precedente giurisprudenza ha ritenuto che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente e che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (DPR n. 655/1982) e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario; Cass. 12083/2016; con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere, cfr.Cass. n. 27319/2014).

La sentenza della CTR viene dunque cassata con rinvio.