Non ha valore ciò che viene attestato dall’agente postale sulla consegna dell’atto ad un familiare convivente con il destinatario rispetto alla documentazione anagrafica che attesti il precedente cambio di residenza del contribuente. Infatti la relata di notifica è coperta da fede pubblica solo per quanto osservato dal notificatore e da lui conoscibile e non per la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla residenza, dichiarazioni che ammettono, ovviamente, sempre prova contraria. E’ questo il principio affermato dall’ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 10543, del 15 aprile 2019 (Pres. Greco, Rel. Dell’Orfano).
La Corte rileva come dall’esame della sentenza impugnata emerga che il contribuente aveva eccepito e documentato, fin dal primo grado del giudizio, che la sua residenza anagrafica, regolarmente registrata presso l’anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica dell’atto presupposto, era in luogo diverso da quello dell’indirizzo dove la notifica risultava ricevuta mediante consegna a familiare convivente.
Ora, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna effettuata «a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda» (secondo comma) deve ritenersi sufficiente, presuntivamente, ad integrare l’avvenuta consegna dell’atto; in tali casi, conseguentemente, l’onere della prova contraria fa carico a chi adduce di non aver ricevuto notifica e riguarda specificamente, sotto vari profili, la persona che ha ricevuto l’atto. Nel caso in questione, invece, la situazione di fatto era diversa, in quanto la notifica non era stata effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza (come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato), ma al precedente indirizzo di residenza anagrafica, ovvero nell’immobile assegnato al coniuge in sede di separazione personale, ed ove la notifica risultava essere stata effettuata mediante “consegna a familiare convivente”.
Quindi la circostanza che la notifica era stata effettuata nel luogo di abitazione non era corrispondente al vero così come quella della consegna a familiare convivente. Infatti anche in relazione a quest’ultimo elemento la documentazione prodotta dava atto che alla data della relata il contribuente già risiedeva altrove.