Con ordinanza n. 29354 del 23 dicembre 2020 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Fanticini) torna ad esprimersi circa l’efficacia della notificazione di atti non andata a buon fine a causa dell’avvenuto trasferimento dello studio del difensore domiciliatario.
Nei fatti una S.r.l. unipersonale esercente commercio al dettaglio di elettrodomestici impugnava innanzi alla C.T.P. di Roma l’avviso di accertamento, fondato su P.V.C. della Guardia di Finanza, col quale l’Agenzia delle Entrate provvedeva a rettificare la dichiarazione Modello Unico 2005. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso della contribuente. La C.T.R. del Lazio dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate per omessa notifica dell’appello: in particolare la notificazione dell’atto introduttivo era stata inizialmente eseguita con lettera raccomandata A/R dell’1/4/2014 presso lo studio del difensore domiciliatario; la notifica non era andata a buon fine perché dalla cartolina del 2/4/2014 e dalla busta (rimandata all’Avvocatura mittente) risultava la «irreperibilità del destinatario», in quanto «trasferito». Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sostenendo la regolarità della notificazione effettuata presso la segreteria della Commissione, conseguentemente ad altri tentativi di notifica non andati a buon fine.
La Corte, dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia, ha ribadito l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “la notificazione presso il domicilio dichiarato che abbia avuto esito negativo a causa dell’avvenuto trasferimento dello studio del domiciliatario è priva di effetti”. Come ricordato dai Giudici di Legittimità “è infatti onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi della assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione; con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio dell’eventuale esito negativo della notificazione, fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza ed il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile” (tra le altre, Cass. 21437/2013, Cass. 14494/2010, Cass., Sez. Un. 3818/2009).
I Giudici di Legittimità non hanno peraltro mancato di osservare, con particolare riguardo al rito tributario, che il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio a norma dell’art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992; è invece onere del notificante il compimento di apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (cfr. Cass. 28712/2007).
Come ricordato dalla Corte, nella fattispecie, appreso dell’esito negativo della notificazione, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, l’Agenzia delle Entrare avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza (senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ.) eseguendo una nuova notificazione all’indirizzo dello studio del difensore domiciliatario; al contrario, l’Ufficio ha tentato ulteriori notificazioni (comunque non andate a buon fine) non già al domiciliatario (correttamente designato quale destinatario della prima missiva), bensì alla società stessa e al suo amministratore.