La sezione filtro della Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 18321 del 25 luglio 2017 (pres. Manzon, Rel. Schirò) prende in esame la questione di una notifica tra le parti avvenuta nel giudizio tributario e ritenuta non valida dal giudice di appello in quando essa avrebbe dovuto perfezionarsi invece a mezzo posta.
La questione non è nuova. In passato talvolta gli Uffici finanziari hanno eccepito decadenze (in vigenza della prima normativa sul reclamo-mediazione) dopo che, avendo notificato il provvedimento finale a mezzo PEC, il contribuente non si fosse costituito nel termine (allora) perentorio.
Ma la Corte non ritiene valida, in linea generale, la notifica a mezzo PEC nel processo tributario.
E per motivare deve riconsiderare tutte le norme in materia e la loro evoluzione, anche recente.
Prima di tutto l’art. 1 della legge n. 53/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 46, comma 1, lett. a), n. 2) del di. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, «la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata»;
Da tale disposizione si ricava, tuttavia, a contrario, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dall’art. 3 bis della citata legge n. 53/1994, come inserito dall’art. 16 quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato il comma 3 bis dell’art. 3 della legge n. 53/1994, non e ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni;
Deve quindi considerarsi pienamente e tuttora vigente in parte qua, l’originaria previsione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, avente ad oggetto Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, per la quale «le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributano»;
Dalle considerazioni che precedono consegue l’impossibilità che possa assumersi l’equivalenza della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta, stabilita dall’art. 48, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, solo «salvo che la legge disponga altrimenti».
La materia risulta oggi ridefinita, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156 di revisione, tra l’altro, della disciplina del contenzioso tributario.
Abrogato il comma 1 bis dell’art. 16, è stato aggiunto, infatti, l’art. 16 bis al d.lgs. n. 546/1992, il cui attuale 3° comma, per quanto qui specificamente rileva, prevede che «le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione». L’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013 ha demandato, in particolare, per quanto qui rileva, a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze d’individuare le regole tecnico operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T. (Sistema informativo della giustizia tributaria), alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del suddetto articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione dell’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
Così ricostruito il sistema normativo, ne deriva che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico.