La Sentenza della Corte di Cassazione n. 10524 depositata il 28 aprile 2017 (Pres. Di Cerbo Rel. Pezzullo) si occupa di una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Milano che ha ritenuto di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’Ufficio, rilevando la mancanza e/o l’assoluta incertezza dell’indicazione dei motivi di cui all’art. 18 n. 4 DIgs.546/92, che, invece, sono stati aggiunti od integrati con memoria difensiva.
Secondo la sentenza di appello, in particolare, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si evincerebbero esclusivamente brevi cenni in fatto ad una vicenda finanziaria del contribuente, ma la narrazione per i giudici regionali sarebbe lacunosa in punto di diritto, proprio perché dalla semplice lettura del ricorso non è dato evincere perché i comportamenti finanziari del contribuente siano legittimi e sia illegittima l’attività accertativa.
Secondo la Corte, tale interpretazione non si presenta corretta.
II giudizio tributario è certo caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Sez. 5, n. 25756 del 05/12/2014).
Tuttavia, ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dall’art. 18/2 lett. e) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è sufficiente anche un riferimento sommario ai motivi stessi. Insomma, la sanzione dell’inammissibilità è connessa solo alla mancanza assoluta, ovvero all’assoluta incertezza, ricorrendo quest’ultimo caso, allorquando l’enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l’individuazione del nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
Secondo la quinta sezione, nel caso specifico, non ricorreva questa situazione estrema. La sentenza di appello viene quindi cassata con rinvio.