Nell’accogliere il ricorso di un contribuente la Corte di Cassazione nell’Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20038 dela Sezione Tributaria (Pres. Manzon, Rel. Castorina) fa alcune precisazioni interessanti sulla dichiarazione di nullità delle sentenze per motivi di legittimità.
Il contribuente infatti aveva dedotto la nullità della sentenza sotto il profilo della omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c., e all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c con riferimento all’eccezione di violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis comma 3 del DPR n. 600 /73 e dell’art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000. In sostanza non c’erano stati atti precedenti all’iscrizione a ruolo delle somme, in contrasto con le due norme menzionate, in relazione alle quali sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni sui preavvisi di irregolarità da comunicare al contribuente.
Il ricorrente lamentava che la CTR non aveva motivato sulla dedotta eccezione di mancata notifica della comunicazione di irregolarità, in relazione ai rilievi circa la mancata dei presupposti della pretesa impositiva e all’esistenza di somme iscritte a ruolo non provenienti dalla dichiarazione.
Per la Corte le censure sono fondate. Occorre premettere che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (cfr. Cass. 10966/2004; 19606/2004; 14085/2014).
Il ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza ha riprodotto l’articolata contestazione sui presunti omessi/carenti versamenti dell’addizionale regionale Irpef, delle ritenute alla fonte, nonché del credito di imposta occupazionale utilizzato ai sensi dell’art. 7 comma 10 della legge n. 388/2000 di cui al ricorso introduttivo, riproposti nelle controdeduzioni in appello.
La CTR ha omesso del tutto ogni motivazione sulle censure essendosi limitata ad accogliere l’appello dell’ufficio sul presupposto della tempestività della notifica della cartella.
Ne consegue la nullità della sentenza, la cassazione della stessa ed il rinvio in CTR.4
Ci pare opportuno segnalare quindi l’Ordinanza stante il fatto che sovente gli organi della Giustizia Tributaria ignorano completamente delle eccezioni potenzialmente risolutive. Detta condotta rende potenzialmente invalida la pronuncia sia sotto il profilo processuale ex 112 c.p.c., sia come vizio di legittimità della sentenza da far rilevare, come nel caso specifico, ex 360 c.p.c. n. 4.