“L’avviso soddisfa l’obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo “petitum e nella causa petendi”, attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, senza che l’atto possa esaurirsi nell’enunciazione di una imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ex post, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto ed istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono da un lato trasparente il buon andamento (art.97 Cost.) e, dall’altro, rendendo subito pienamente controllabile l’operato della Pubblica Amministrazione”.
Questo è il principio di diritto affermato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 30039 del 21 novembre 2018 (Pres. Bruschetta, Rel. Gori).
La questione riguarda una rettifica Iva sull’acquisto della casa di abitazione della contribuente, che secondo l’Ufficio, non avrebbe potuto godere dell’aliquota ridotta al 4% applicata nell’atto. L’atto impositivo rinviava ad un parere dell’agenzia del territorio e ciò era ritenuto dalla contribuente, che ovviamente non era a conoscenza di tale parere, un vizio di motivazione dell’atto stesso.
Dopo un riepilogo “storico” della giurisprudenza sull’obbligo di motivazione (anche piuttosto datato con il riferimento al concetto di “provocatio ad opponendum” la Corte richiama l’obbligo di motivazione e di allegazione contenuto nello Statuto (art.7 della legge n. 212 del 2000) e le indicazioni dell’art.3 della legge n. 241 del 1990. Con una annotazione in più, che ci sentiamo di sottolineare. Ovvero che la motivazione, secondo la Sezione Tributaria, non può esaurirsi nell’enunciazione di una imposizione fiscale di per sé, soggetta a verifica processuale eventuale ex post, ma deve dare conto degli elementi di fatto ed istruttori procedimentali e del fondamento di legalità che rendono da un lato trasparente il buon andamento (art.97 Cost.) e, dall’altro, contribuiscono in modo potente alla deflazione del contenzioso in materia tributaria, rendendo subito pienamente controllabile l’operato della Pubblica Amministrazione.
Questa focalizzazione sul principio di buona amministrazione (non nuova con riferimento alla fase pre-accertamento, come si ricorderà in relazione alle Sezioni Unite 2014 in tema di contraddittorio preventivo o anche alle Sezioni Unite 2009 in tema di studi di settore), collegata all’atto amministrativo ci sembra da rimarcare in ottica pro-contribuente. La congruità della motivazione, dunque, non realizza solo un principio amministrativo e un obbligo dello Statuto, ma un principio cardine di rango costituzionale. E questo ci sembra un elemento da rilevare potitivamente.