Come sappiamo da un paio d’anni a questa parte si è consolidato l’orientamento secondo il quale nel caso si voglia recuperare l’IVA sul cessionario per l’esistenza di una frode a monte spetta all’Amministrazione l’onere di provare che una ordinaria diligenza avrebbe fatto percepire l’esistenza della anomalia nell’acquirente.
La Sentenza 31 luglio 2019, n. 20587 della Sezione Tributaria (Pres. Perrino, Rel. Chiesi) prova, in questo contesto, a fornire qualche elemento esemplificativo per valutare la conoscibilità della frode con mezzi ordinari. Ci sembra dunque da segnalare anche se, per la verità, la trattazione è tutt’altro che organica e netta come una materia ricca di sfumature forse richiederebbe.
La Corte ricorda che l’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario va ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta all’Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in una evasione all’Iva e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare ed afferenti alla sua sfera di azione. Dunque se al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, “nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo”.
In tale ottica prospettica, costituiscono, per la Sezione Tributaria, elementi di rilevanza sintomatica dell’operazione soggettivamente fittizia: “l’acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell’eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l’effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati cash; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la quantità di cartiera”.