“La giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” (art. 2. comma 1, D.Igs. 546/92 che menziona espressamente all’art. 19, tra gli atti impugnabili, “il ruolo e la cartella di pagamento”)”.
Questo principio, già espresso dalle Sezioni Unite lo scorso anno (Cass. S.U. 13/07/2017, n. 17328) viene ribadito nella sentenza 28 novembre 2018 delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Pres. Spirito, Rel. Chindemi) con riferimento ad una cartella in materia di contributi previdenziali. La giurisdizione va decisa sulla base della materia del contendere. Giudice tributario per quanto sopra detto. Giudice ordinario per i rapporti diversi da quelli contemplati nel D.Lgs. 546/92 e dunque anche per le controversie in materia di contributi previdenziali (nel caso specifico giudice del lavoro).
Nè rileva che il vizio sollevato sia solo relativo alla notifica della cartella.
Il costante e condivisibile orientamento della Corte, infatti, (cfr. Cass. sez. un. 8/02/2008, n. 3001 ) ha affermato che oggetto dell’impugnazione non è la cartella di pagamento in sé, a causa di un vizio di notifica, ma il petitum che sta alla base della stessa.
Quindi, nel caso in esame,con riferimento alla cartella relativa a crediti previdenziali, un credito di natura contributiva, materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (giudice del lavoro) e non alla giurisdizione tributaria.
Il contribuente nel caso specifico aveva impugnato degli avvisi di intimazione di pagamento che facevano riferimento a cartelle esattoriali non pagate, dinanzi alla commissione tributaria provinciale, ottenendo l’annullamento per vizio di notifica. Le cartelle contenevano in parte dei crediti previdenziali, anch’essi azzerati dal giudice tributario.
La CTR confermava la decisione e riteneva la causa non di competenza del giudice ordinario nemmeno per la parte dei crediti previdenziali. Ciò perché si riteneva messa in discussione la mera regolarità delle notifiche, e dunque non si entrava nel merito della pretesa.
Le Sezioni Unite quindi fissano il principio per cui la giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario si determina e si ripartisce a seconda del credito azionato. Non conta il fatto che si discuta sulla mera notifica della cartella ad opera dell’agente della riscossione.