Nel caso di un Consorzio a responsabilità limitata, per i debiti erariali risponde solo il consorzio e non le consorziate. In caso di scioglimento del Consorzio si applicano poi le regole per le società a responsabilità limitata: ovvero l’Erario può rivolgere la propria pretesa anche nei confronti delle ex consorziate, ma solo nei limiti delle somme ad esse distribuite in sede di liquidazione del debitore originario.
Questo viene stabilito dalla Sentenza n. 16147, depositata il 28 luglio 2020, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (Pres. Virgilio, Rel. Catallozzi).
Nello specifico caso alcune Srl, ex socie di un Consorzio a r.l., avevano ricevuto la notifica di una cartella di pagamento avente ad oggetto debiti erariali accertati giudizialmente in via definitiva nei confronti del Consorzio stesso. Le società avevano impugnato le cartelle contestando l’assenza di presupposti per la richiesta nei loro confronti. La causa veniva vinta in primo e i in secondo grado. In particolare la CTR evidenziava che il Consorzio, in relazione alle operazioni che avevano determinato il contenzioso con il Fisco, aveva operato in proprio e non in nome e per conto delle consorziate e pertanto non poteva prospettarsi una responsabilità di queste ultime. Peraltro in sede di liquidazione i soci non avevano ricevuto nulla dal Consorzio e pertanto neanche sotto tale profilo si poteva ravvisare una responsabilità delle contribuenti. L’Agenzia proponeva poi ricorso in Cassazione ribadendo la propria tesi in merito alla fondatezza della pretesa nei confronti delle ex consorziate.
La Sentenza della Sezione Tributaria ha rigettato il ricorso dell’Ufficio, condannandolo anche alle spese di lite. Per la Corte il regime della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attività esterna in nome proprio è disciplinato, in via generale, dall’art. 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (primo comma), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (secondo comma). Laddove, poi, il consorzio assuma, come nel caso in esame, la veste societaria, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata. Conseguentemente, alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall’art. 2472, primo comma, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Infatti, se non può escludersi che a determinati effetti l’inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un’implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l’applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si può ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (così, Cass. 27 novembre 2003, n. 18113; in tal senso, successivamente, Cass. 23 marzo 2017, n. 7473; Cass. 19 aprile 2016, n. 7734). E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la società a responsabilità limitata, incontestabilmente è compresa la regola che l’art. 2472, primo comma, c.c. ricollega alla nozione stessa di tale società, ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. È questa, dunque, la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere del precedente art. 2615 c.c. . Non pertinente è il richiamo operato dall’Agenzia ricorrente al precedente rappresentato dalla sentenza n. 3664 del 21 febbraio 2006, in quanto relativa ad una fattispecie di responsabilità dei singoli membri di un consorzio privo di personalità giuridica e, dunque, non interessante il tema del coordinamento delle diverse discipline che qui interagiscono (quella di cui all’art. 2615 c.c. e quella propria del tipo della società a responsabilità limitata).