Lo scostamento del 4% tra ricavi dichiarati e quelli accertati non può configurare la grave incongruenza richiesta dall’art. 62 sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito, per poter procedere ad accertamento induttivo.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 5407 della quinta sezione (Pres. Bielli, Rel. Luciotti) depositata il 3 marzo 2016, che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Secondo la Corte la CTR ha sufficientemente motivato sul punto, rilevando come uno scarto di soli quattro punti percentuali tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore non sia idoneo a configurare quella grave incongruenza che, ai sensi dell’art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento (cfr. Cass. n. 20414 del 2014, n. 25902 del 2015).
Per altri principi di sicuro interesse in tema di “grave incongruenza” rinviamo alla Ordinanza n. 22946/2015, anch’essa presente sul nostro sito, con relativo commento.