Nella ricostruzione dei componenti positivi di reddito con metodo analitico-induttivo occorre considerare anche i costi ragionevolmente presumibili e/o addirittura documentati. Ciò si traduce, nel penale tributario, nel dover procedere al calcolo della soglia per il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 tenendo conto anche delle spese inerenti all’attività.
E’ pertanto illogica la motivazione della sentenza di appello che non consideri adeguatamente una specifica eccezione in tal senso ritualmente formulata dall’imputato.
Nel caso specifico la Corte territoriale, pur in presenza di specifiche doglianze formulate dall’imputato con i motivi d’appello, in ordine alla inadeguatezza dell’accertamento della base imponibile, per la cui determinazione avrebbero dovuto essere considerati anche gli elementi negativi di reddito, e cioè i costi sostenuti dall’imputato nello svolgimento della sua attività professionale (di cui era anche stato prodotto un prospetto analitico), si è limitata ad affermare la sufficienza sul punto dell’accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza con il metodo analitico – induttivo.
Ciò omettendo di considerare quanto prospettato dall’imputato in ordine ai costi sostenuti per la produzione di tale reddito, non risultando che gli stessi siano stati contemplati, neppure in via presuntiva, nel corso dell’accertamento svolto dalla Guardia di Finanza.
Per la Corte “ne consegue la sussistenza sul punto del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente con il primo motivo, in quanto, a fronte della prospettazione dell’esistenza di costi, incidenti sulla base imponibile considerata al fine della determinazione della evasione d’imposta, la Corte territoriale si è limitata a rilevare la sufficienza dell’accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza, senza dare conto del suo contenuto e dei criteri adottati per addivenire alla determinazione della base imponibile, né della considerazione della incidenza sulla stessa dei costi connessi alla attività professionale svolta dall’imputato, omettendo, anzi, di dedurre da essa le anticipazioni di diritti, imposte e tasse perché gravanti sui clienti, senza altro specificare a proposito della natura di tali costi (in particolare delle imposte e delle tasse) e della certezza del loro recupero, mentre per determinare l’ammontare dell’imposta evasa avrebbe dovuto contrapporre ricavi e costi di esercizio detraibili (cfr. Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016)”.