Perdita delle agevolazioni prima casa per mancato riacquisto: computo dei termini di liquidazione delle maggiori imposte.

Il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.

Questo è il criterio seguito dalla sesta sezione della Corte di Cassazione nell’Ordinanza 23 novembre 2017 n. 28006 (pres. Iacobellis, rel. Mocci), citando anche precedente giurisprudenza  (Sez. 5, n. 3783 del 15/02/2013) e accogliendo a tal riguardo la tesi dell’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso dell’AE viene comunque respinto: anche conteggiando l’anno in più, infatti, il termine di recupero delle maggiori imposte risultava scaduto al momento della notifica dell’atto impositivo.