Con ordinanza n. 18469 del 30 giugno 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Pepe) torna ad esprimersi circa l’agevolazione ex art.7 della l. n. 448 del 2001 sulla plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.
Nei fatti l’Agenzia delle entrate ricalcolava l’IRPEF dovuta da un contribuente, sul presupposto che egli non poteva godere dell’agevolazione richiesta, ex art.7 della l. n. 448 del 2001 sul presupposto che la perizia di stima giurata prevista dall’art. 7 cit. non era stata redatta nel rispetto di tale disposizione. La CTR, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l’originario ricorso proposto dal contribuente avverso il suindicato avviso rilevando che la perizia ex art. 7 cit. era stata redatta (27.6.2006) in epoca successiva all’atto di compravendita (9.6.2005). Da qui il ricorso per cassazione del contribuente.
Come ricordato dalla Corte l’art. 7 (rubricato ‘Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola’) della legge n. 448 del 2001 consente la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e a destinazione agricola, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore delle aree, attestato da una perizia giurata di stima riferita al 1 gennaio 2002, allo scopo di ridurre il valore della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni stessi, di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), TUIR. Inoltre Tali termini sono stati successivamente modificati in conseguenza di ripetuti interventi normativi che, in ultimo, per effetto della legge n. 228 del 2012 di modifica della legge n. 282 del 2002, fissano per il possesso di tali terreni la data al 1° gennaio 2013, mentre quella per la redazione e il giuramento della perizia e per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta è stata individuata nel 30 giugno 2013.
I Giudici di Legittimità hanno poi riaffermato il costante principio di diritto secondo cui “in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 10 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative”.
Accolto il ricorso, la Corte ha evidenziato come l’art. 11 quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 3003 del 2005 prevedeva la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2005 e con versamento dell’imposta entro il 30 giugno 2006; nel caso di specie, l’atto di compravendita sottoposto a tassazione risultava essere stato redatto il 9.6.2005 e la perizia il successivo 27.6.2006 e asseverata il giorno successivo e, dunque, entro i termini di legge sopra previsti.